prevenzione e controllo zanzara tigre

zanzara tigre

avviso alla cittadinanza

 

vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (aedes albopictus);

 

considerato che nel 2007 si è manifestato, in emilia romagna, un focolaio epidemico di febbre da chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;

 

dato atto che la lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata area b (ai sensi della circolare del ministero della salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 “sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla chikungunya, dengue e west nile disease – 2011”) ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di chikungunya/dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;

 

considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti od accertati di chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedono se nel caso con separate ed ulteriori ordinane contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

 

attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinati il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivalgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che ne territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

 si avvisa

 

  • i soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali…), di
  1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di che na ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
  3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. la periodicità dei trattamenti deve essre congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunatamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti inoltre od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
  • i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di
  1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.
  • i conduttori di orti, di:
  1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  2. sistemare tutti i contenitore e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
  • i proprietari e responsabili o i soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi si raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
  • i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita  ai detentori di copertoni in generale, di:
  1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
  2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione o di commercializzazione.
  • i responsabili di cantieri, di:
  1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
  3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

 

  • all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

     

    si avverte

     

    l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’autorità), con conseguenze più gravose.

     

    si dispone

     

    che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ad all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

    che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya/dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati.

     

Data: 12/05/2017 Ultima modifica: Mer, 17/05/2017 - 10:12