Come fare in caso di violazione all'art. 193 del codice della strada
In caso di violazione all'art. 193 CdS – mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo.
TASSATIVAMENTE ENTRO 10 GIORNI DAL SEQUESTRO
potete scegliere una delle seguenti opzioni per sanare la vostra situazione.
- Per ottenere il dissequestro del veicolo, occorre effettuare il pagamento dell’intera sanzione pecuniaria corrispondente a € 849,00 oppure 594.30 se pagato entro 5 giorni, corrispondere il premio assicurativo per almeno 6 mesi e garantire il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo.
- La sanzione amministrativa è ridotta a ¼ (€ 212,25 oppure 148,58 per pagamento entro 5 giorni) quando l’assicurazione sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901/2 CC.
- La sanzione amministrativa è altresì ridotta a ¼ (€ 212,25 oppure 148,58 per pagamento entro 5 giorni) quando l’interessato entro 10 giorni dalla contestazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà di demolire e radiare il veicolo oggetto del sequestro previo versamento di una cauzione pari al minimo edittale (€ 849,00 oppure 594.30 se pagato entro 5 giorni). Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Si avverte che qualora gli aventi titolo NON dovessero attivarsi per il dissequestro del veicolo, trascorsi i termini previsti, il mezzo verrà trasferito in condizioni di sicurezza, presso il luogo indicato dal Prefetto, e le spese poste a carico dell’avente titolo.
Decorso il termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode.
Il custode viene informato che chiunque circola abusivamente durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro è punito con la sanzione amministrativa da € 2.006,00 cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida/Cigc da 1 a 3 mesi. Riduzione del 30% non consentita.
Viene infine reso edotto degli obblighi previsti dagli artt. 334 e 335 CP concernenti la conservazione delle cose sequestrate.
Avverso il provvedimento di sequestro del veicolo è ammesso ricorso all’Ufficio Territoriale del Governo o al Giudice di Pace competente per territorio.
I Ciclomotori e Motoveicoli, sono sottoposti alla custodia della depositeria autorizzata obbligatoria per almeno 30 giorni, fino a quando il proprietario non decida di pagare la sanzione, l’assicurazione per almeno 6 mesi e le spese di trasporto e custodia. Trascorsi i termini, il proprietario può chiedere il cambio di custodia per l’affidamento del veicolo in un luogo privato (garage, cortile) e comunque non soggetto a pubblico passaggio.