Come fare in caso di violazione all'art. 193 del codice della strada

In caso di violazione all'art. 193 CdS – mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo.

 

TASSATIVAMENTE ENTRO 10 GIORNI DAL SEQUESTRO

potete scegliere una delle seguenti opzioni per sanare la vostra situazione.

  1. Per ottenere il dissequestro del veicolo, occorre effettuare il pagamento dell’intera sanzione pecuniaria corrispondente a € 849,00 oppure 594.30 se pagato entro 5 giorni, corrispondere il premio assicurativo per almeno 6 mesi e  garantire il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo.
  2. La sanzione amministrativa è ridotta a ¼ (€ 212,25 oppure 148,58 per pagamento entro 5 giorni) quando l’assicurazione sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901/2 CC.
  3. La sanzione amministrativa è altresì ridotta a ¼ (€ 212,25 oppure 148,58 per pagamento entro 5 giorni) quando l’interessato entro 10 giorni dalla contestazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà di demolire e radiare il veicolo oggetto del sequestro previo versamento di una cauzione pari al minimo edittale (€ 849,00 oppure 594.30 se pagato entro 5 giorni). Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Si avverte che qualora gli aventi titolo NON dovessero attivarsi per il dissequestro del veicolo, trascorsi i termini previsti, il mezzo verrà trasferito in condizioni di sicurezza, presso il luogo indicato dal Prefetto, e le spese poste a carico dell’avente titolo.

 

Decorso il termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode.

 

Il custode viene informato che chiunque circola abusivamente durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro è punito con la sanzione amministrativa da € 2.006,00 cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida/Cigc da 1 a 3 mesi.  Riduzione del 30% non consentita.

 

Viene infine reso edotto degli obblighi previsti dagli artt. 334 e 335 CP concernenti la conservazione delle cose sequestrate.

 

Avverso il provvedimento di sequestro del veicolo è ammesso ricorso all’Ufficio Territoriale del Governo o al Giudice di Pace competente per territorio.

 

I Ciclomotori e Motoveicoli, sono sottoposti alla custodia della depositeria autorizzata obbligatoria per almeno 30 giorni, fino a quando il proprietario non decida di pagare la sanzione, l’assicurazione per almeno 6 mesi e le spese di trasporto e custodia. Trascorsi i termini, il proprietario può chiedere il cambio di custodia per l’affidamento del veicolo in un luogo privato (garage, cortile) e comunque non soggetto a pubblico passaggio.